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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, in dipendenza del terremoto predetto, all'esecuzione di opere antisismiche. I piani di ricostruzione degli abitati saranno compilati tenendo presenti le caratteristiche vulcaniche della zona. Le opere pubbliche previste da detti piani (strade, fognature, condotte e allacciamenti idrici, impianti di illuminazione, Chiese, edifici scolastici e simili) saranno eseguite a totale carico dello Stato.

Testo in vigore dal 18 giugno 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-05-30;538~art3 · fonte del testo

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