Art. 16 — Trattamento tributario
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011. 59 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per la esecuzione delle opere finanziate dagli istituti di credito previsti nel precedente articolo 4, anche per quanto riguarda le agevolazioni tributarie ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti per le operazioni di credito a lungo e medio termine di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art16 · fonte del testo
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