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[1]Per provvedere alle spese straordinarie necessarie ai restauri ed alla conservazione del monumentale Duomo, il comune di Milano e' autorizzato ad imporre un contributo annuo straordinario per un periodo non superiore a dieci anni devolvendo il relativo ricavo alla Fabbrica del Duomo di Milano.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 luglio 1942, n. 852
1La L. 3 luglio 1942, n. 852 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1282, concernente provvidenze per la Fabbrica del Duomo di Milano, e' prorogata di 10 anni a partire dai 1° gennaio 1946-XXIV".
L. 19 ottobre 1951, n. 1163
2La L. 19 ottobre 1951, n. 1163 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Milano e' autorizzato ad applicare il contributo annuo, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1282, anche dopo la scadenza del decennio di proroga delle disposizioni dei predetti articoli, previsto dalla legge 3 luglio 1942, n. 852".
Testo in vigore dal 30 novembre 1951 al 16 dicembre 2009
