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[1]Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la cultura popolare e di concerto coi Ministri per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e le valute, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.
[2]Alla spesa occorrente si provvede, a decorrere dal corrente esercizio, con lo stanziamento di un fondo di L. 2.500.000 da iscriversi nella parte ordinaria del bilancio del Ministero della cultura popolare.
[3]Per il corrente esercizio 1941-42 lo stanziamento e' ridotto a L. 1.250.000.
[4]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere, tanto per lo stanziamento che per le successive modifiche, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 29 gennaio 1942-XX
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]MUSSOLINI - PAVOLINI - DI REVEL - RICCI - RICCARDI
[9]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 24 marzo 1942 al 15 gennaio 1956
