Art. 7 — Termine di ultimazione dei lavori di nuove costruzioni navali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976. Leggi il testo vigente →

Le costruzioni navali per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo devono essere ultimate entro 24 mesi dal loro inizio. Il termine di cui innanzi puo' essere prorogato dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che la inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente d'ordine tecnico in relazione al tipo e alle caratteristiche della costruzione navale. L'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza del contributo.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art7 · fonte del testo

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