Art. 5 — Provvedimento di concessione del contributo per nuove costruzioni navali

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Il contributo e' concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile. Nell'assegnazione annuale il Ministro per la marina mercantile concedera' i contributi secondo un ordine di priorita' che tenga conto delle necessita' di sviluppo della flotta nazionale nei settori carenti, secondo le direttive del CIPE. Nel provvedimento di cui al primo comma non viene tenuto conto della eventuale clausola di revisione del prezzo. Il provvedimento viene adottato alla presentazione della domanda, corredata del contratto della costruzione registrato, ovvero, se gia' stipulato, del contratto di vendita della nave che sia stata iniziata in proprio dal cantiere, ma non puo' essere reso esecutivo prima che la costruzione abbia raggiunto un avanzamento globale del 25 per cento.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art5 · fonte del testo

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