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Ai fini della presente legge si considerano coltivatori diretti quelli indicati nell'art. 5, terzo comma, lettera a), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317. Si considerano piccole e medie aziende agricole quelle indicate rispettivamente nelle lettere b) e c) del citato art. 5, terzo comma. La determinazione delle zone con agricoltura arretrata, ai fini della presente legge, e' fatta con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-10-16;989~art2 · fonte del testo

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