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Per i contributi previsti agli articoli 1 e 2 l'esame della domanda, gli accertamenti preventivi, l'ammissione delle opere, il controllo sulla loro esecuzione ed il pagamento, da effettuarsi in una unica soluzione, sono disposti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Per i contributi previsti dall'art. 3 l'esame delle domande, gli accertamenti preventivi, il controllo sulla esecuzione dei trattamenti antiparassitari e sulla idoneita' delle attrezzature sono effettuati dagli Osservatori fitopatologici. L'ammissione a contributo ed il pagamento sono disposti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Per il pagamento dei contributi e delle altre spese previste dalla presente legge si provvede mediante ordini di accreditamento disposti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste nell'importo non eccedente lire 50 milioni.

Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-26;839~art5 · fonte del testo

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