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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le disposizioni contenute negli articoli 9, 14 e 17 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, sulla disciplina del mercato granario, sono rese applicabili agli ammassi di altri prodotti, gestiti dai Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni costituiti ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, che ne siano stati previamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
[9]Dopo avvenuto l'assorbimento dei Consorzi suddetti nei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura istituiti a norma della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, le disposizioni contenute nel presente articolo saranno applicabili alle sezioni dei Consorzi provinciali, corrispondenti al ramo di attivita' dei Consorzi preesistenti.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 15 maggio 1939-XVII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - SOLMI - ROSSONI - DI REVEL - LANTINI
[14]Visto, Il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 21 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
