E' autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1964, la concessione, a favore del Comune di Roma, di un contributo annuo ordinario di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica. Il contributo di cui al comma precedente verra' iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sara' pagato, per il 1964, entro il mese di dicembre e, per gli anni successivi, entro il mese di marzo. 1 2 3 4 5

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 marzo 1969, n. 99

1

La L. 21 marzo 1969, n. 99 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, e' elevato a decorrere dall'anno finanziario 1969 a lire dieci miliardi".

L. 27 dicembre 1983, n. 730

2

La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 35, comma 17) che "Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1984, a lire venticinque miliardi".

L. 28 febbraio 1986, n. 41

3

La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 32, comma 26) che "Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'articolo 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, e' ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliardi".

L. 16 dicembre 1999, n. 494

4

La L. 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il contributo al comune di Roma previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio l986, n. 41, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e' elevato di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999".

L. 27 dicembre 2006, n. 296

5

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 963) che "A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementato di 175 milioni di euro annui".

Testo vigente dal 1 gennaio 2007

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1999 al 1 gennaio 2007.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296

    La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 963) che "A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementato di 175 milioni di euro annui".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-11-25;1280~art1 · fonte del testo

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