Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 gennaio 1955 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli assegni, di cui agli articoli 1 e 3, e l'assegno alimentare, di cui all'art. 2, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ottenere la liquidazione gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1955 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-01-05;14~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari