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Il Ministero dell'agricoltura e foreste e' autorizzato a concedere all'Opera nazionale per i combattenti - entro il limite massimo di spesa di lire 45 milioni da stanziarsi con decreti del Ministro per le finanze ripartitamente negli esercizi 1939-40, 1940-41, 1941-42 - l'esecuzione delle opere indicate nell'articolo precedente, sulla base dei progetti da compilarsi dall'Opera stessa. La concessione, l'esecuzione e la liquidazione delle opere sono regolati dalle disposizioni vigenti per le opere pubbliche di bonifica. L'approvazione dei progetti da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste tiene luogo della dichiarazione di pubblica utilita'. E' fatta salva la competenza del Ministero dei lavori pubblici per opere dello Stato e degli Enti locali, a termini del R. decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
