Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, e' sostituito dal seguente: "Il titolare di pensione o assegno privilegiati ordinari di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

  • a)di L. 72.000 per la moglie convivente;
  • b)di L. 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile".

Testo vigente dal 18 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-04-26;168~art6 · fonte del testo

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