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Miscellanea
Provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie e in Campania
Legge 10 gennaio 1952, n. 9
- Aggiornato al
- 3 luglio 1952
- Articoli
- 7
- Versioni storiche
- 8
- Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA…
- Art. 2Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e' autorizzato a…
- Art. 3La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge…
- Art. 4I lavori da eseguirsi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilita'…
- Art. 5Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti…
- Art. 6Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede…
- Art. 7Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti…
