Sulle somme previste dall'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, vengono concessi contributi, per mutui di durata decennale, in misura tale che l'onere a carico del mutuatario non sia superiore all'11 per cento, compreso il rimborso del capitale. In alternativa ai mutui di cui al precedente comma sono concessi dalla regione Marche contributi annui per la durata di 20 anni in misura costante pari all'8 per cento annuo sulla spesa riconosciuta ammissibile dalla stessa regione Marche. Detti contributi sono cedibili agli istituti di credito bancari. I benefici di cui all'articolo 20 della stessa legge 11 novembre 1982, n. 828, sono applicabili anche agli acquisti di immobili nel comune di Ancona quando dal contesto dell'atto, dai documenti ad esso allegati e dalla volonta' dei contraenti, risulti chiaro ed evidente che scopo unico ed essenziale del negozio giuridico sia stato quello di demolire la vecchia costruzione per poter costruire nuove case di abitazione.

Testo vigente dal 7 maggio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;156~art12 · fonte del testo

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