Lo Stato, oltre a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, e dal quarto comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e successive modificazioni, assegna alla regione Marche la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996. I mutui agevolati possono essere concessi dall'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano e dagli altri istituti di credito operanti nelle Marche, sulla base di convenzioni tipo da stipulare fra la regione Marche e gli stessi istituti. I mutui vengono erogati con le procedure previste per i mutui di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 20 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;879~art26 · fonte del testo

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