Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

All'insegnamento della musica e del canto nelle scuole per le quali non sia istituibile il posto di ruolo a norma del precedente art. 2, si provvede con incarichi conferiti annualmente dai provveditori agli studi a coloro che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di cui allo stesso articolo, con preferenze ai ciechi a parita' di condizioni. Al personale incaricato e' dovuta una retribuzione mensile pari ad un venticinquesimo, per ogni ora settimanale di lezione, dello stipendio mensile corrispondente al coefficiente iniziale dei maestri elementari di ruolo.

Testo in vigore dal 23 marzo 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-03-03;190~art4 · fonte del testo

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