Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

((I provveditori alle Opere pubbliche sono autorizzati, nei limiti delle somme assegnate ai rispettivi Provveditorati, ad assumere impegni sulle cifre di cui all'art. 5 fin dal primo anno di applicazione della presente legge)).

Testo in vigore dal 2 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1960 al 2 dicembre 1960. 10 parole tolte, 17 parole aggiunte.

tolto: Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzatoaggiunto: I provveditori alle Opere pubbliche sono autorizzati, nei limiti delle somme assegnate ai rispettivi Provveditorati, ad assumere impegni sulle cifretolto: , di cui all'art. 5tolto: , gia' nel aggiunto: fin dal primo anno di applicazione della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-01-28;31~art6 · fonte del testo

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