Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le domande per la concessione ai fini dell'articolo precedente dei contributi previsti dall'art. 1, lettere h) ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del Genio civile competente. I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge purche' l'Ufficio del Genio civile accerti che tali lavori siano stati eseguiti per riparare i danni conseguenti agli eventi indicati dallo art. 1.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-01-28;31~art2 · fonte del testo

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