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Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, e' autorizzato a concedere all'Ente Zolfi italiani (E.Z.I.) un contributo di L. 950.000.000 per il compimento di studi geologici, prospezioni geofisiche, sondaggi e, in genere, lavori di ricerca concernenti le miniere di zolfo, nonche' di studi e impianti sperimentali di estrazione dello zolfo dal minerale o di utilizzazione dell'anidride solforosa ed, in genere, lavori e studi utili all'incremento e al riordinamento dell'industria zolfifera. Si applica a favore dell'E.Z.I. l'art. 16, secondo e terzo comma del regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1443.

Testo in vigore dal 7 settembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-08-12;748~art6 · fonte del testo

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