Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1932 al 22 dicembre 2008. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il contributo del 25 per cento nella spesa potra' essere corrisposto in un numero di annualita' costanti non superiori a 25 anni, comprensive di una quota di capitale e di interessi, in ragione questi ultimi del tasso vigente all'atto della liquidazione del contributo per i mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti aumentato dell'uno per cento. La liquidazione del contributo avra' luogo gradualmente, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori vistati dagli ispettori regionali agrari i quali provvederanno altresi' al collaudo dell'opera. Il contributo sara' commisurato al costo effettivo nelle opere, ma non potra' in ogni modo superare il preventivo di cui all'art. 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-05-30;720~art2 · fonte del testo
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