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A valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi del punto d) dell'Accordo sui prodotti agricoli stipulato il 30 ottobre 1956, e' autorizzato il prelevamento di somme fino alla concorrenza di cinque miliardi di lire, da destinare alla costituzione di un Fondo di rotazione per finanziamenti a favore esclusivo di agricoltori, con precedenza a piccoli agricoltori e cooperative agricole, al fine di favorire la produzione di animali da carne, nonche' il miglioramento della lavorazione, della conservazione e del commercio delle carni, del pollame ed uova. Tali finanziamenti potranno essere impiegati per l'acquisto di animali da allevamento, di mezzi e di attrezzature agricole, di mangimi, e di quanto altro possa occorrere per l'allevamento di animali da carne e del pollame, nonche' per la costruzione e sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio di prodotti.

Testo in vigore dal 5 settembre 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;777~art1 · fonte del testo

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