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((Le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano a favore delle aziende agricole, pastorali e silvane, anche se costituite da piccoli appezzamenti di terreni coltivati, danneggiate o distrutte a causa dell'evento catastrofico del Vajont, ricadenti nei Comuni e localita' indicati nell'articolo 1 della presente legge, nonche' nelle zone che saranno delimitate a termini dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nella misura del 100 per cento alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte e nella stessa misura, avuto riguardo al danno accertato, al pagamento dei frutti pendenti, dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano anche a favore dei proprietari dei fondi rustici non coltivatori diretti e senza limite di reddito. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre 1964 agli Ispettorati ripartimentali delle foreste. Alla concessione e liquidazione dei pagamenti di cui al presente articolo, si provvede in ognuna delle due Province sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta del presidente dell'Amministrazione provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, dell'ispettore ripartimentale delle foreste, del direttore provinciale del Tesoro, del capo dell'Ufficio tecnico erariale, del presidente della camera di commercio, industria e agricoltura e di tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative, nominati dal prefetto. La liquidazione avverra' sulla base dell'individuazione e definizione delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o distrutti, eseguite dai competenti uffici tecnici erariali)).

Testo in vigore dal 21 giugno 1964 al 9 luglio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1964

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964. 83 parole tolte, 210 parole aggiunte.

tolto: E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'applicazione delle provvidenze previste all'articoloaggiunto: Le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, aggiunto: si applicano a favore delle aziende agricoleaggiunto: , pastorali e silvane, anche se costituite da piccoli appezzamenti di terreni coltivati, danneggiate o distrutte a causa dell'evento catastrofico del Vajont, ricadenti nei Comuni e localita' indicati nell'articolo 1 della presente legge, tolto: danneggiate dalla anzidetta calamita' o abbandonate a seguito dello sgombero degli abitati aggiunto: nonche' nelle zone che saranno delimitate a termini dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Le disposizioni di cui al precedente comma si tolto: riferiscono anche all'indennizzo aggiunto: applicano nella misura del 100 per cento alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte e nella stessa misura, avuto riguardo al danno accertato, al pagamento dei frutti pendentiaggiunto: , dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati o distruttitolto: . La disposizioneaggiunto: , compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della tolto: citata legge aggiunto: legge 21 luglio 1960, n. 739 tolto: si applicaaggiunto: , si applicano anche a favore dei proprietari tolto: di aggiunto: dei fondi rustici non coltivatori direttitolto: . aggiunto: e senza limite di reddito. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre 1964 agli Ispettorati ripartimentali delle foreste. Alla concessione e liquidazione dei tolto: contributi e delle somme di cui allo stesso articolo 1 provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, ai quali gli interessati dovranno inoltrare domanda in carta libera entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge aggiunto: pagamenti di cui al presente articolo, si provvede in ognuna delle due Province sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta del presidente dell'Amministrazione provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, dell'ispettore ripartimentale delle foreste, del direttore provinciale del Tesoro, del capo dell'Ufficio tecnico erariale, del presidente della camera di commercio, industria e agricoltura e di tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative, nominati dal prefetto. La liquidazione avverra' sulla base dell'individuazione e definizione delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o distrutti, eseguite dai competenti uffici tecnici erariali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art21 · fonte del testo

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