Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1951 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'ammontare complessivo dei contributi in capitale, a carico dello Stato, non potra' superare complessivamente i 4 miliardi e mezzo di lire per i Comuni ed i 3 miliardi di lire per le Province. Ai bilanci di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per l'assunzione dei mutui da parte delle Province e dei Comuni, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 aprile 1951, n. 288

1

La L. 22 aprile 1951, n. 288 ha disposto (con l'art. 1) che "L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, in favore dei Comuni, e' elevato a complessive lire 10 miliardi."

Testo in vigore dal 22 maggio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 maggio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1950 al 22 maggio 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 aprile 1951, n. 288

    La L. 22 aprile 1951, n. 288 ha disposto (con l'art. 1) che "L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, in favore dei Comuni, e' elevato a complessive lire 10 miliardi."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-07-30;575~art5 · fonte del testo

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