Art. 17 — Durata della legge e stanziamenti

La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1965 fino al 31 dicembre 1966. Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 42,5 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1965, di lire 2,5 miliardi per l'anno finanziario 1966 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968. Il 7 per cento dello stanziamento annuale puo' essere riservato alla concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate, il 10 per cento dello stanziamento stesso per i contributi a lavori diversi dalle nuove costruzioni e lire 50 milioni per spese di studi, ricerca e accertamenti nel campo delle costruzioni navali. Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato, nell'ambito dell'autorizzazione complessiva di lire 42,5 miliardi, ad assumere impegni anche nell'anno 1967, successivo alla scadenza della validita' della presente legge, per le somme non impegnate nel precedente anno 1966. Con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio dello Stato sara' autorizzato annualmente lo onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, modificato dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1689. All'onere di lire 20 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. All'onere di lire 2,5 miliardi afferente all'anno finanziario 1966, si provvedera' mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 22 dicembre 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1372~art17 · fonte del testo

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