Art. 16 — Costruzioni navali e lavori diversi da queste iniziati dopo il 30 giugno 1964

I benefici della presente legge possono essere concessi anche alle nuove costruzioni ed ai lavori diversi da queste, iniziati nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1964 ed a tal fine gli interessati devono farne richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Testo vigente dal 22 dicembre 1965

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1372~art16 · fonte del testo

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