Le provvidenze disposte con la legge 10 gennaio 1952, n. 3; e successive integrazioni e modificazioni, sono applicabili anche per i danni causati in provincia di Ferrara dalle alluvioni del 1950 e da quelle del 1951, che non siano gia' contemplate nella citata legge. Sono autorizzate all'uopo le seguenti spese: lire 400 milioni per la riparazione di opere di bonifica; lire 600 milioni per la concessione di contributi in conto capitale in favore delle aziende agricole danneggiate; lire 25 milioni all'anno, per trenta anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui contratti da tali aziende.

Testo vigente dal 1 agosto 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-07-05;992~art1 · fonte del testo

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