E' autorizzata la spesa di lire 3.600.000.000 per provvedere alla riparazione dei danni subiti dalle linee, da fabbricati, dagli impianti e dal materiale d'esercizio delle ferrovie dello Stato, in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1951. E' altresi' autorizzata la spesa di 50.000.000 di lire per provvedere alla riparazione dei danni subiti, in conseguenza delle stesse calamita', dai fabbricati della "Gestione delle case economiche per i ferrovieri".

Testo vigente dal 5 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-03-27;134~art1 · fonte del testo

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