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Il Tesoro e' autorizzato, secondo apposita convenzione da farsi fra il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e foreste, e gli Istituti esercenti il credito agrario, a concedere anticipi agli Istituti predetti fino all'ammontare di 5 miliardi di lire per la concessione dei mutui di cui all'art. 5, anche sotto forma di accettazione di cartelle da essi emesse quando trattasi di operazioni di credito agrario di miglioramento.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008

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