Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008. 98 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le alluvioni e mareggiate di cui all'art. 1 della presente legge, non possono costituire causa di risoluzione dei contratti agrari in corso. I concessionari, gli affittuari, i coloni, i compartecipanti, i salariati fissi ed obbligati sono preferiti nella occupazione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria e agraria. Le rispettive prestazioni contrattuali delle parti restano sospese per il tempo e per le quantita' per i quali la prestazione risulta impossibile. Nel caso che in dipendenza delle alluvioni e delle mareggiate, si sia resa impossibile per il futuro la prosecuzione del preesistente contratto le parti ne concorderanno la nuova formulazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-10;3~art11 · fonte del testo
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