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[1]La quota di integrazione calcolata ai sensi del precedente art. 7 e' considerata come quota base e sara' corrisposta per ogni chilogrammo di seta tratta greggia semplice.

[2]La quota base di integrazione subira' per i prodotti sotto indicati le seguenti variazioni:

  • a)filati greggi, tinti, semplici o ritorti, ottenuti da bozzoli doppi, quota di integrazione paria due quinti della quota base per chilogrammo;
  • b)seta tratta greggia addoppiata e torta, seta tratta tinta, quota base aumentata di lire 2,50 per chilogrammo.

Testo in vigore dal 24 novembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-08-08;1324~art9 · fonte del testo

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