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[1]Il Comitato di cui all'art. 7 e' nominato dal Ministro per le corporazioni ed e' composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, degli scambi e delle valute e dal segretario generale dell'Ente nazionale serico.
[2]Il Comitato, oltre al valore rappresentativo di quello medio internazionale della seta tratta greggia semplice di cui all'art. 7, stabilira', con le norme di cui alla presente legge, la misura della quota di integrazione da assegnare alle varie qualita' di prodotti oggetto delle vendite in ciascuna quindicina.
[3]Il Comitato sara' presieduto dal rappresentante del Ministero delle corporazioni e ne disimpegnera' le funzioni di segretario un funzionario dello stesso Ministero.
[4]L'efficacia delle determinazioni del Comitato e' subordinata all'approvazione del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze.
Testo in vigore dal 24 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
