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[1]Per ogni singola campagna sericola con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per gli scambi e per le valute, verra' determinato il valore della seta tratta greggia semplice ricavata dai bozzoli prodotti nella campagna stessa.
[2]La quota di integrazione di cui al precedente art. 6, sara' corrisposta quando il valore della seta tratta greggia semplice, stabilito ai sensi del precedente comma, risulti superiore a quello rappresentativo del valore medio internazionale della seta tratta greggia semplice di qualita' corrispondente determinato in base a elementi di fatto o, in mancanza di questi, convenzionalmente dal Comitato di cui all'art. 8.
[3]Il Comitato fissera', altresi', il periodo di validita' del valore rappresentativo determinato.
[4]La quota di integrazione di cui all'art. 6 sara' determinata in misura pari alla differenza fra i valori della seta tratta greggia semplice stabiliti rispettivamente ai sensi del 1° e 2° comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 24 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
