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[1]A chiunque, a partire dal 1° luglio 1942 e fino al 30 settembre 1945, venda all'estero prodotti serici di cui al successivo art. 9 sara' corrisposta, quando si verifichi la condizione di cui all'art. 7, una quota di integrazione di prezzo che verra' liquidata dall'Ente nazionale serico sotto il controllo del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.
[2]La corresponsione della quota di integrazione e' subordinata alle seguenti condizioni:
- a)che tutti i prodotti siano stati fabbricati con bozzoli dei raccolti nazionali e acquistati o trasformati secondo le norme dell'art. 1;
- b)che sia stato pagato, per i bozzoli, all'ammasso collettivo venditore, eventualmente con l'integrazione di cui all'art. 4 per i bozzoli bianchi, un prezzo corrispondente a quello base fissato ai sensi della presente legge.
[3]Per I bozzoli destinati ad essere filati per prove di campionatura e di rendita, a norma dell'ultimo comma dell'art. 1, dovra' essere accreditato agli allevatori conferenti un prezzo pari a quello medio realizzato nella vendita degli altri bozzoli dello stesso ammasso, e in ogni caso non inferiore a quello corrispondente al prezzo base;
- c)che i prodotti serici risultino venduti entro il 30 settembre 1945 e spediti ad acquirenti esteri:
[4]entro il 31 dicembre 1945, per la seta tratta greggia semplice;
[5]entro il 28 febbraio 1946, per la seta tratta greggia addoppiata e/o torta;
- d)che l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero o le banche delegate da detto Istituto abbiano riconosciuto e certifichino l'adempimento degli impegni valutali assunti dal venditore al momento dell'importazione.
Testo in vigore dal 24 novembre 1942 al 12 dicembre 1942
