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[1]Effettuata in ciascuna provincia la vendita di tutti i bozzoli ammassati, qualora il ricavo medio effettivo ottenuto per i bozzoli bianchi risulti inferiore a quello base stabilito per gli stessi ai sensi dell'art. 2, l'Ente nazionale serico provvedera' a integrare il ricavo ottenuto fino al livello di quello base.
[2]L'Ente nazionale serico ha facolta' di compiere gli opportuni controlli per l'accertamento dei prezzi realizzati dagli ammassi per tutti i bozzoli venduti.
Testo in vigore dal 24 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
