Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 novembre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il prezzo base dei bozzoli gialli e quello dei bozzoli bianchi di produzione nazionale dei raccolti 1942, 1943 e 1944 vengono determinati all'inizio di ogni singola campagna con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per gli scambi e le valute.
[2]I prezzi base suddetti si riferiscono a partite mercantili di qualita' media.
[3]S'intendono per bozzoli mercantili di qualita' media quelli che danno una resa di un chilogramma di seta per ogni dieci chilogrammi di bozzoli.
[4]Ai prezzi base come sopra determinati deve essere aggiunta una quota fissa per i bozzoli negoziati ad essiccazione e cernita avvenute a titolo di rimborso delle spese di queste operazioni e di quelle eventuali di conservazione e per interessi, quota da determinarsi nel decreto di cui al 1° comma del presente articolo.
[5]Di ogni contrattazione di bozzoli stipulata deve essere redatto regolare contratto. Di ogni contratto una copia restera' presso l'ammasso bozzoli, un'altra presso l'acquirente ed una terza deve essere inviata dall'ammasso venditore all'Ente nazionale serico a disposizione del quale, per i controlli di sua competenza, gli ammassi collettivi e gli stabilimenti di filatura hanno l'obbligo di tenere le rispettive copie di contratto ed ogni altra documentazione.
Testo in vigore dal 24 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
