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[1]I fondi occorrenti per la corresponsione delle quote di integrazione di cui all'art. 6 e delle differenze di cui all'art. 4 saranno iscritti nel bilancio del Ministero delle corporazioni e messi a disposizione dell'Ente nazionale serico con ordini di accreditamento per i quali potra' prescindersi dai limiti fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilita' dello Stato.
[2]L'Ente nazionale serico presentera' i rendiconti delle erogazioni effettuate con i fondi ad esso forniti a norma delle disposizioni medesime.
[3]Per le spese da sostenersi dall'Ente nazionale serico per l'applicazione della presente legge sara' aumentato di lire 700.000 lo stanziamento del capitolo n. 19 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio 1942-1943 e per i successivi fino a quello 1944-1945.
[4]Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a S. Anna di Valdieri, addi' 8 agosto 1942-XX
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]MUSSOLINI - RICCI - DI REVEL - PARESCHI - RICCARDI - GRANDI
[9]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 24 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
