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[1]Chiunque acquisti bozzoli prodotti nelle campagne 1942-1944 in difformita' delle disposizioni contenute nell'art. 1 e' punito con ammenda, la quale, nei casi piu' gravi, puo' estendersi fino al valore dei bozzoli acquistati, valutato in base alle norme contenute nell'art. 2, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave.
[2]Coloro che non ottemperino alle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 2, e negli articoli 5 e 10 sono puniti con l'ammenda fino a lire 5000.
Testo in vigore dal 24 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
