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[1]A decorrere dalla campagna bacologica 1942 e fino a quella 1944, gli acquisti di bozzoli, compresi i bozzoli doppi, calcinati e di scarto, non possono essere effettuati che dalle ditte che ne abbiano fatto richiesta alla Federazione nazionale fascista degli industriali della seta, osservando le norme che saranno all'uopo predisposte dalla Federazione stessa e approvate dal Ministero delle corporazioni, e ne abbiano ottenuta apposita autorizzazione.
[2]Gli acquisti fatti non in conformita' a quanto disposto nel comma precedente sono nulli di pieno diritto.
[3]I prelevamenti di campioni di bozzoli dagli ammassi per la determinazione della rendita e per altre prove eventuali, anche se per solo uso delle Organizzazioni agricole, dovranno essere effettuati nella misura e con le modalita' che saranno concordate tra le Organizzazioni agricole e quelle industriali, le quali concorderanno altresi', in ottemperanza alle norme di carattere generale, la destinazione della seta ottenuta dalla filatura dei campioni stessi.
Testo in vigore dal 24 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
