Art. 2 — Massimali di costi per alcuni tipi di classi di navi

Tenuto conto della finalita' di stimolare i cantieri a realizzare le misure necessarie per ridurre i propri costi, per i tipi e classi di navi indicati nelle tabelle n. 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater allegate alla presente legge il contributo di cui all'articolo 1 non potra' essere commisurato a costi di costruzione maggiori di quelli risultanti dall'applicazione delle tabelle stesse. Le tabelle di cui al precedente comma potranno essere modificate o integrate in modo da adeguarle alle variazioni dei costi. Le modificazioni e integrazioni delle tabelle sono adottate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 2 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;19~art2 · fonte del testo

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