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[1]L'estinzione dei debiti ipotecari gravanti sui fabbricati, destinati ad uso di albergo, qualora non intervengano apposite convenzioni, sara' regolata dalle seguenti norme:
[2]1° per i mutui a scadenza fissa, che ricada entro il 1942, e' accordata una proroga di tre anni, alle condizioni del contratto originario del mutuo;
[3]2° per i crediti ammortizzabili a rate periodiche annuali o inferiori all'anno, saranno capitalizzate, all'interesse annuo del 5 per cento, tre annate di quote di ammortamento, da estinguere mediante prolungamento della durata del mutuo, ovvero con aumento dell'ammontare delle rate di ammortamento, a scelta del mutuatario.
[4]Il termine per l'estinzione del mutuo non potra' avere durata maggiore di 50 anni;
[5]3° per gli altri mutui a rimborso graduale e' consentita la proroga dell'importo delle rate scadenti entro il 1942.
[6]Le rate prorogate saranno capitalizzate all'interesse annuo del 5 per cento ed estinte mediante protrazione della durata del mutuo, ovvero elevando l'ammontare delle rate successive al 1942.
[7]Per tutti i mutui resta fermo l'obbligo del pagamento degli interessi alle scadenze originarie e degli accessori.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
