Le deliberazioni sulle proposte relative agli incarichi d'insegnamento debbono essere adottate dai competenti Organi accademici entro il 15 luglio, per l'anno accademico successivo. E' data facolta' al Ministro per la pubblica istruzione di accordare una proroga di 15 giorni qualora, per comprovati motivi, gli Organi accademici non abbiano potuto deliberare in ordine alle proposte d'incarichi entro il predetto termine del 15 luglio. ((Oltre ai termini previsti dai precedenti commi si puo' provvedere al conferimento di incarico d'insegnamento in casi di morte, di dimissioni, o rinuncia di un professore ufficiale o di trasferimento di un professore di ruolo. Negli altri casi, l'incarico neo si intende rinnovato con le modalita' previste dai successivi commi, al professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base delle relative delibere dei competenti organi accademici. Le Direzioni provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico da parto dei rettori dell'Universita', proseguono i pagamenti sulla, base del ruolo di spesa fissa relativo all'anno accademico precedente)).1 L'incarico e' conferito con decreto del rettore della Universita' o Istituto di istruzione superiore, previo nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione sentito, nei casi prescritti dalle vigenti norme, il parere della Sezione prima del Consiglio superiore. Sono parimenti disposti dal rettore tutti gli altri provvedimenti relativi agli incaricati di insegnamento, ferma restando la competenza del Ministro per la pubblica istruzione in materia di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza e salva, altresi', la competenza degli Uffici provinciali del tesoro nei casi previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti devoluti ai rettori ai sensi del precedente comma, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello Stato e agli uffici della Corte dei conti indicati dall'articolo 34 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 febbraio 1963, n. 377

1

La L. 18 febbraio 1963, n. 377, ha disposto (con l'art. 3) che la modifica ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 1.

Testo vigente dal 18 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1962 al 18 aprile 1963. 28 parole tolte, 83 parole aggiunte.

… deliberare in ordine alle proposte d'incarichi entro il predetto termine del 15 luglio. Oltre tolto: i aggiunto: ai termini previsti dai precedenti commitolto: , si puo' provvedere al conferimento di incarico tolto: d' insegnamento, soltanto quando l'incarico si riferisca a materia, il cui titolare, professore di ruolo sia stato trasferito ad altra Facolta' in data successiva ai termini medesimi aggiunto: d'insegnamento in casi di morte, di dimissioni, o rinuncia di un professore ufficiale o di trasferimento di un professore di ruolo. Negli altri casi, l'incarico neo si intende rinnovato con le modalita' previste dai successivi commi, al professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base delle relative delibere dei competenti organi accademici. Le Direzioni provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico da parto dei rettori dell'Universita', proseguono i pagamenti sulla, base del ruolo di spesa fissa relativo all'anno accademico precedente. L'incarico e' conferito con decreto del rettore della Universita' o Istituto di istruzione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 febbraio 1963, n. 377

    La L. 18 febbraio 1963, n. 377, ha disposto (con l'art. 3) che la modifica ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 1.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-01-26;16~art5 · fonte del testo

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