Gli stipendi spettanti ai professori incaricati esterni d'insegnamento universitario sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento. Gli aumenti periodici sono calcolati sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento di ogni biennio di servizio. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi e' valutato l'insegnamento impartito a decorrere dall'anno accademico 1961-62. L'attribuzione degli aumenti periodici e' subordinata alla attestazione da parte del preside della Facolta' o Scuola che l'incaricato ha adempiuto ai doveri di cui all'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Testo vigente dal 12 febbraio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-01-26;16~art3 · fonte del testo

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