I sottoindicati articoli della legge 20 gennaio 1962, n. 16 sono sostituiti e modificati come segue: Art. 2. - E' sostituito dal seguente: "Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: "Coloro ai quali e' conferito un incarico di insegnamento presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni. Ad essi e' corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda, di lire 1.700.000, pari al coefficiente 380, se compresi in una terna, di concorsi a cattedre universitarie se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale anni lorda, di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia". Art. 5. - Il comma terzo dell'articolo e' sostituito dal seguente: "Oltre ai termini previsti dai precedenti commi si puo' provvedere al conferimento di incarico d'insegnamento in casi di morte, di dimissioni, o rinuncia di un professore ufficiale o di trasferimento di un professore di ruolo. Negli altri casi, l'incarico neo si intende rinnovato con le modalita' previste dai successivi commi, al professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base delle relative delibere dei competenti organi accademici. Le Direzioni provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico da parto dei rettori dell'Universita', proseguono i pagamenti sulla, base del ruolo di spesa fissa relativo all'anno accademico precedente". Art. 21. - E' sostituito dal seguente: "Le tabelle A e B, concernenti i ruoli della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, annesse alla legge 18 marzo 1958, n. 276, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge, nelle quali e' previsto anche il nuovo sviluppo di carriera, in sostituzione di quello di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 276. Il personale di ruolo in servizio alla data del 1 novembre 1961 viene inquadrato, a decorrere dalla data medesima, nei coefficienti previsti per le rispettive qualifiche nelle allegate tabelle C e D, con il riconoscimento dell'intera anzianita' di servizio, compreso il periodo di prova, maturata nella qualifica. La retribuzione spettante al personale incaricato di cui all'articolo 13 della citata legge 18 marzo 1958, numero 276, e' fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 271 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19". Art. 22. - Il quarto comma dell'articolo e' sostituito dal seguente: "Agli assistenti ed al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano cui sia conferito un incarico di insegnamento presso le Universita' ed Istituti di istruzione universitaria e' attribuita, durante il periodo di incarico, l'indennita' di ricerca scientifica, nella misura spettante ai professori incaricati esterni 7.

Testo vigente dal 3 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;377~art1 · fonte del testo

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