Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1957 al 14 dicembre 1963. Leggi il testo vigente →

((Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennita' giornaliera, di lire 300. L'indennita' e' maggiorata, per i familiari di cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria. Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennita' giornaliera e' corrisposta per l'importo di lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di lire 150, unitamente alle maggiorazioni indicate nel comma precedente, alla persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 novembre 1957, n.1126

1

La L. 9 novembre 1957, n.1126 ha disposto (con l'art. 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 agosto 1957.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1957 al 14 dicembre 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1957

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1957 al 19 dicembre 1957. 19 parole tolte, 3 parole aggiunte.

tolto: Sino al 31 luglio 1957, in attesa delle norme relative a una disciplina coordinata dell'assistenza contro la tubercolosi, aiaggiunto: Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con … 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennita' giornalieraaggiunto: , di lire 300tolto: ,aggiunto: . L'indennita' e' maggiorata, per i familiari di cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 novembre 1957, n.1126

    La L. 9 novembre 1957, n.1126 ha disposto (con l'art. 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 agosto 1957.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1504~art1 · fonte del testo

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