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[1]Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facolta' di provvedere alla sostituzione delle nomine nei casi previsti dall'art. 6 del R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, non puo' essere piu' esercitata relativamente al concorso indetto con decreto Ministeriale del 19 ottobre 1939-XVII.
[2]La sostituzione non e' consentita per le nomine da conferire a norma dell'art. 7 della presente legge.
Testo in vigore dal 23 marzo 1943 al 22 dicembre 2008
