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[1]I posti da assegnare ai notai nominati in virtu' del precedente articolo verranno scelti fra quelli disponibili di cui all'art. 8, comma primo, del R. decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953.
[2]L'assegnazione sara' fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservandosi le altre disposizioni contenute nell'art. 5 del R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728. Il termine stabilito nel terzo comma dello stesso articolo e' pero', elevato a quarantacinque giorni.
Testo in vigore dal 23 marzo 1943 al 22 dicembre 2008
