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[1]In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 19 ottobre 1939-XVII, e indipendentemente dalle sostituzioni che fossero state disposte a norma dell'art. 6 del Regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, possono essere nominati notai altri candidati,fino al massimo di duecento, compresi nella graduatoria di detto concorso.
[2]Per il conferimento di tali nomine sara' data la precedenza assoluta su tutti gli altri candidati a coloro che, nel periodo fra il 10 giugno 1940 e la data delle prove orali, hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto o hanno prestato servizio militare nei territori d'oltre mare o del Regno d'Albania o in quelli recentemente annessi o occupati dalle Forze armate dello Stato o altrimenti all'estero, ovvero hanno prestato servizio militare nello stesso periodo almeno per quattro mesi, o anche soltanto per due mesi se immediatamente prima della data delle prove scritte o delle prove orali.
[3]Salvo l'applicazione della norma contenuta nel comma precedente, sara' osservato per le nomine, e ad ogni altro effetto, l'ordine della graduatoria del concorso.
[4]Le disposizioni di questo articolo non giovano a coloro che abbiano rinunziato alla nomina in sostituzione di vincitori del concorso.
Testo in vigore dal 23 marzo 1943 al 22 dicembre 2008
