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[1]Nei concorsi per trasferimenti di notai sara' computato come esercizio effettivo, a favore dei vincitori del concorso riservato, il tempo trascorso prima della loro iscrizione in ruolo a partire dal novantesimo giorno successivo alla data del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia in cui sia pubblicata la registrazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso originario.
[2]Per ciascuno dei vincitori del concorso riservato, il concorso originario e' quello rispetto al quale si sono verificate le condizioni stabilite dai numeri 1 e 3 dell'art. 2 e dall'art. 3, ovvero quello successivo al congedamento dal servizio militare o quello indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 19 ottobre 1939-XVII per i casi previsti nel n. 2 e nei numeri 4 e 5 dello stesso articolo 2.
[3]Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo non si estende a coloro che abbiano preso parte al concorso originario, o ad altro successivo, senza conseguirvi l'idoneita'.
[4]Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti di coloro che potrebbero prendere parte al concorso riservato e che risultino vincitori in un concorso ordinario indetto durante la guerra attuale.
Testo in vigore dal 23 marzo 1943 al 5 giugno 1946
