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[1]Coloro che, essendosi trovati o trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli precedenti, sostengano le prove di un concorso ordinario senza conseguirvi l'idoneita', saranno esclusi dalla partecipazione al concorso riservato.
[2]Questa disposizione non ha effetto per i mutilati e per gli invalidi della guerra attuale che conseguano in ciascuna delle prove scritte del concorso ordinario, ed in ciascuna delle prove orali quando vi siano ammessi, il minimo richiesto per l'approvazione.
Testo in vigore dal 23 marzo 1943 al 5 giugno 1946
